Non dovrebbe essercene bisogno, perché anche la consulenza del lavoro, al pari dell’avvocatura o dell’ingegneria (solo per fare un paio di esempi) è una professione a tutti gli effetti e solo gli iscritti all’albo, indicati nella legge 12/1979, possono esercitarla.
Anzi, c’è dell’altro: quando si hanno dei dipendenti e non si ha l’abilitazione o nessuno dei propri lavoratori ne è in possesso, è necessario rivolgersi a un consulente del lavoro, come ribadito anche dalla circolare n. 1121 prot. n. 0007917/U/24 del 2014.
Qualche delucidazione arriva dal documento del 13 luglio, seguito alla comunicazione ANCI del 9 luglio “PA – le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro”, che contiene le indicazioni, rivolte agli enti pubblici, per scegliere correttamente un professionista accreditato, evitando di avvalersi della consulenza di chi non è ferrato, né abilitato.
La stesura di questo documento si è rivelata necessaria dopo un problema occorso durante una gara d’appalto, indetta da un ente pubblico, per il servizio di “elaborazione buste paga”, aperta non solo ai consulenti del lavoro, ma anche a società in cui almeno un dipendente fosse in possesso dei requisiti necessari. Quindi, non solo società di professionisti dedicati, ma anche, ad esempio, aziende commerciali, in base alla legge 183 del 2011.
Ovviamente, visti i confini non ben definiti nel demarcare la partecipazione alla gara, il bando è stato impugnato, arrivando fino ai giudici del Consiglio di Stato.
Partendo dall’assunto che anche i cedolini paga (nonostante siano considerati “solo” operazioni di calcolo e stampa), sebbene possano essere elaborati dai CED, devono essere comunque elaborati da quei centri che si appoggiano a un consulente professionista, diventa interessante notare come, secondo i giudici, le valutazioni delle situazioni tecnico-giuridiche non possano essere fatte per via telematica, ma solo con l’aiuto di un consulente accreditato.
Considerato, poi, che il lavoro del bando di gara prevedeva anche adempimenti presso enti pubblici territorialmente competenti e coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro, da espletare attraverso redazione e consegna di documenti e con attività considerate “complesse e articolate”; oppure, ancora, attività di consulenza per amministrazione del personale, diventa palese il motivo per cui i giudici abbiano dato ragione, con un’importante sentenza, a chi ha impugnato il bando.
Proprio per l’esito di questo procedimento, l’ANCI ha diffuso il comunicato dl 9 luglio, per “evitare affidamenti a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori.” Anche perché, secondo il TAR del Piemonte (19 giugno 2009, legge n. 1738), il consulente del lavoro è un professionista protetto.
Quindi, ai CED possono essere affidati servizi ausiliari, ma la consulenza professionale va ricercata solo nei consulenti del lavoro.
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