Con il “codice dei contratti”, cioè il D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015, sono stati messi i “puntini sulle i” anche per quanto riguarda il lavoro accessorio, con alcune novità rispetto al passato anche sul suo controllo. L’INPS ha rilasciato una circolare, datata 12 agosto 2015 (Circolare INPS 149 DEL 12/08/2015, vedere risorse utili/inps), per cercare di mettere ordine nelle novità di un istituto come questo.
Per prima cosa, secondo il “codice dei contratti”, il lavoro occasionale diventa un rapporto privilegiato d’impiego, a differenza di altri tipi di collaborazione, ad es. quello a progetto, abrogate o comunque non più caldeggiate. La sua importanza si riconosce nell’innalzamento del tetto dei buoni lavoro, che passa da € 5.000 a € 7.000, considerando l’anno civile e non quello solare. Dalle lezioni private, ai lavori di giardinaggio, dalle pulizie di autoveicoli, al servizio ai tavoli per ristoranti, fino ai commessi di banco, sono molti i lavori occasionali che possono essere affidati ai lavoratori, retribuendoli con i voucher.
Nel comma 6 dell’art. 48 è specificato, invece, il divieto delle prestazioni a voucher nel caso di attività in appalto. Quindi, se si tratta di appalto, il rapporto di lavoro tra committente e lavoratore diventa subordinato e non accessorio.
Una notevole novità nel settore, avallata dal comma 1, art. 49 è la sospensione del voucher cartaceo, a favore esclusivo di quello telematico. Tali buoni possono essere acquistati anche nelle tabaccherie convenzionate INPS – Fit, tramite i servizi internet di Banca Intesa Sanpaolo, nelle Banche Popolari autorizzate e negli uffici postali. A questo proposito si veda anche il comunicato FIT (Federazione Italiana Tabaccai) lavoro accessorio.
I buoni acquistati per il pagamento si presentano sotto forma di carnet, numerati come voucher orari. In base al secondo comma dell’art. 49, ogni voucher vale € 10, di cui € 7,50 vengono corrisposti al lavoratore, mentre € 2.50 sono ripartiti tra INPS e INAIL. In questo modo, siccome la remunerazione potrà essere esclusivamente oraria, le ispezioni saranno molto più efficaci. Naturalmente, nulla vieta di remunerare il lavoratore con più buoni da € 10 per ora. Nel caso gli ispettori verificassero che ogni ora lavorata non sia stata remunerata con almeno un voucher, il rapporto potrebbe trasformarsi in subordinato, con le conseguenze che ne derivano. Lo stesso vale se il lavoratore viene retribuito anche con un pagamento diverso dalla consegna a mano del buono lavoro: si potrebbe, infatti, paragonarlo a una sorta di fuori busta e, anche in questo caso, il rapporto di lavoro potrebbe essere trasformato in subordinato.
Le aziende, per abilitarsi all’utilizzo dei buoni lavoro, devono preventivamente inviare alla sede INPS competente un modello cartaceo, che le autorizzerà all’assunzione per prestazioni occasionali, subito e in maniera semplice. Potete scaricare il Modello INPS seguendo il link risorse utili prelevabile al punto 3.
Come sempre, ci muoviamo su di un terreno che cambia continuamente e la cui conoscenza si approfondisce con uno studio e un aggiornamento continuo. Se volete essere seguiti da un nostro consulente per abilitare la vostra azienda all’utilizzo dei buoni lavoro, potete richiedere un preventivo gratuito, inoltre, vi mostreremo la procedura esatta per procedere in autonomia alla comunicazione delle assunzioni o al loro annullamento.
COMPENSI LORDI PERCEPITI – NUOVA NORMATIVA (Tratto dall’area riservata del sito INPS)
(La nuova normativa regola i voucher emessi dopo il 01/01/2015)
LIMITI ECONOMICI NUOVA NORMATIVA:
I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare 9.333 € lordi (7000 € netti) in un anno civile (inteso come periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno), con riferimento alla totalita’ dei committenti.
Se il prestatore è un percettore di misure a sostegno del reddito, il limite complessivo è di 4.000 € lordi (3.000 € netti).
Se il committente è imprenditore commerciale o libero professionista il limite diventa di 2.693 € lordi (2.020 € netti) per ciascun committente, fermo restando il limite individuale di 9.333 € lordi (7.000 € netti) – NB: i limiti sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 81/2015 Jobs Act.
All’interno dell’area riservata dove accedono i professionisti o le aziende che vogliono gestire in autonomia le comunicazione di assunzione o gli annullamenti (cosa che spesso può capitare) bisogna fare attenzione a tre segnalazioni:
- totale lordo incassato dal prestatore inferiore a 8.866 € lorde semaforo verde
- totale lordo incassato dal prestatore compresto tra 8.866 € e 9.333 € lorde semaforo giallo
- totale lordo incassato dal prestatore superiore a 9.333 € lorde semaforo rosso ATTENZIONE
Il nostro studio è sempre all’ avanguardia: per qualsiasi chiarimento e per una consulenza mirata non esitate a contattarci tramite la chat sul sito, via telefono e via mail.
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