Oggetto: Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota del 17 ottobre 2014, n. 17495 Art. 24 bis D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) – call center – circ. n. 14/2013
In relazione all’oggetto, con circ. n. 14/2013, Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012).
In particolare si richiamano i contenuti relativi alla delocalizzazione delle attività di call- center, in riferimento alle quali è stato chiarito che:
– “potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto a personale operante all’estero sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto”;
– “almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) al Ministero del Lavoro indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti ” (…)” e cioè coloro i quali (a prescindere dall’inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento”:
– “gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa”.
Va poi ricordato come il Legislatore, al comma 3 dell’art. 24 bis del D.L. n. 83, abbia stabilito “che i benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri “.
Ciò premesso, anche al fine di inquadrare correttamente la disciplina in questione nell’ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, va chiarito che sia tale disposizione, sia l’obbligo di comunicazione – quest’ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della “sanzione” relativa alla mancata concessione dei benefici – trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.
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