Oggi parliamo della quattordicesima mensilità prevista dal contratto commercio , elemento fondamentale che spetta di diritto a tutti i dipendenti che operano nel settore del commercio, questa somma aggiuntiva viene corrisposta anche per altri contratti nazionali.
Vediamo ora come funziona questo tipo di retribuzione e tutto quello che bisogna conoscere sulla quattordicesima mensilità.
In cosa consiste la quattordicesima mensilità
La quattordicesima mensilità consiste in una retribuzione aggiuntiva che viene erogata in un determinato periodo dell’anno ai dipendenti che operano nel settore commercio.
Occorre sottolineare come questo tipo di retribuzione sia obbligatoria e qualora un dipendente non ricevesse le somme relative nel periodo prestabilito, ha il diritto di ottenere un aumento dello stipendio mensile, il quale andrà a coprire l’assenza della quattordicesima.
Ovviamente il lavoratore deve controllare se la mensilità viene spalmata su dodici mensilità che la somma corrisposta mensilmente sia esatta nel formare la mensilità aggiuntiva non erogata.
Quando viene pagata la mensilità agguntiva
La quattordicesima mensilità, secondo quanto previsto dal contratto nazionale del commercio deve essere erogata entro il mese di luglio a tutti i lavoratori che operano in qualità di dipendenti.
Non oltre il primo luglio di ogni anno il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere all’erogazione di tale mensilità ma in genere, la quattordicesima viene erogata in corrispondenza della busta paga del mese di giugno.
Il datore di lavoro potrà inoltre svolgere due operazioni differenti, ovvero scegliere di realizzare una nuova busta paga, nella quale appunto vi è la quattordicesima, oppure erogarla nello stipendio mensile previo accordo tra le parti.
In entrambi i casi questa deve essere ben presente e figurare, cioè necessita di essere versata secondo le modalità previste dal contratto collettivo commercio, quindi entro il mese di luglio.
Come viene calcolata la quattordicesima
Al contrario del classico stipendio, la quattordicesima mensilità viene calcolata in modo totalmente differente e sono diversi i punti che rendono unica tale retribuzione.
Per esempio un aspetto che contraddistingue le due retribuzioni è data dal fatto che nello stipendio mensile vengono conteggiati anche gli straordinari effettuati dal dipendente.
Nella quattordicesima, invece, non si considerano queste informazioni particolari mentre si svolge la procedura analizzando dati quali retribuzione base, indennità, scatti di anzianità o eventuali promozioni e allo stesso tempo tutti i terzi elementi che devono essere valutati durante la fase di realizzazione della busta paga.
Ovviamente la quattordicesima sarà differente a seconda del tipo di inquadramento che viene assunto dai vari dipendenti all’interno della stessa ditta e si differenzia su ogni livello retributivo.
Questo significa semplicemente che un classico operaio verrà retribuito con una quattordicesima leggermente inferiore rispetto a quella che invece viene erogata a un quadro o comunque alle altre figure che assumono un ruolo maggiormente importante ottenuto dopo anni di lavoro.
Tutti questi passaggi sono di competenza del consulente del lavoro, che grazie a queste informazioni potrà procedere con lo svolgimento delle operazioni necessarie per la lavorazione di tale retribuzione annuale che spetta di diritto ai lavoratori.
I casi particolari di calcolo della quattordicesima
La quattordicesima non viene erogata solo ai lavoratori con contratto a tempo pieno: anche coloro che operano per l’impresa ma sono assunti in maniera differente hanno diritto a questa retribuzione.
Per quello a tempo indeterminato abbiamo già analizzato quali sono gli elementi che vengono valutati e in questo caso è possibile parlare di quattrordicesima piena, visto che la stessa fa riferimento a un intero anno lavorativo svolto da parte del dipendente preso in considerazione.
Qualora si tratti di un contratto a tempo determinato, la legge prevede che vengano conteggiati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di prestazione lavorativa. Ogni dodicesimo deve inoltre essere caratterizzato da almeno 15 giorni lavorativi.
Per esempio se un lavoratore inizia a lavorare a febbraio e termina il suo contratto a luglio, la quattordicesima sarà composta da sei mensilità.
Se il contratto inizia nella seconda metà di febbraio, invece, e i giorni sono inferiori a quindici, le mensilità saranno solamente cinque, visto che i giorni di prestazione lavorativa di un mese sono inferiori a quelli minimi previsti dal dodicesimo.
Questi verranno conteggiati separatamente in una seconda busta paga, che prende appunto in considerazione i suddetti giorni che non rientrano nella quattordicesima o nella busta paga del mese.
In entrambi i casi, questa deve essere versata entro la data di scadenza prevista dalla legge.
Nella situazione del part time si valuta anche il tipo di contratto, ovvero le ore di lavoro e i giorni, in maniera tale che si possa stabilire quanti sono i dodicesimi che rientrano nella quattordicesima.
Pertanto, anche in tale circostanza viene svolto un calcolo particolare atto a evitare che i lavoratori ottengano una quattordicesima inferiore o superiore a quanto lavorato.
Se il part time ha un contratto che prevede la lavorazione solo al 50%, la quattordicesima verrà dimezzata in quanto il turno lavorativo è appunto pari alla metà rispetto a quello dei lavoratori fissi e con contratto a tempo determinato ma full time.
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