Tra i punti della Legge di Stabilità 2016 spiccano anche le assunzioni agevolate, che più interessano il mondo del lavoro, restano sicuramente gli sgravi contributivi INPS per chi assume personale a tempo indeterminato. Ebbene, anche il 2016 è foriero di questa notizia, sicuramente buona, anche se parzialmente offuscata dal tetto di esonero, che passerà dagli € 8.060 del 2015 a € 3.250.

Ricordiamo, a questo proposito, che l’attuale Legge 190/2014 prevede un’agevolazione per il datore di lavoro che assume entro il 31/12/2015 molto più vantaggiosa, perché il datore di lavoro può beneficiare di uno sgravio del 100% per un massimo di tre anni dalla data di assunzione, ma solo se si assume entro il 31/12/2015.

 

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Vediamo invece cosa ci riserva l’anno prossimo, in attesa che la Legge di Stabilità 2016 venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Per le assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 lo sgravio si protrarrà per 24 mesi. La discussione parlamentare sulla Legge sta anche prendendo in considerazione l’estensione a 36 mesi, ma solo per la zona Sud dell’Italia.

 

Un po’ come siamo abituati in Italia, i dubbi su questa legge, soprattutto tra chi si occupa proprio di materie legate al lavoro, sono stati molti.

Per non lasciare le domande senza riposta, l’INPS ha emanato la circolare n. 178 in relazione all’ esonero contributivo triennale in vigore fino al 31/12/2015, con lo scopo di chiarire alcuni punti cardine sull’ esonero.

 

Ad esempio: come comportarsi col dipendente che abbia già fatto godere il datore di lavoro dello sgravio?

 

Ecco alcuni casi, di cui parla proprio la circolare INPS 178:

 

  1. la sussistenza del predetto requisito va valutata a prescindere dalla circostanza che la tutela dei diritti assicurativi obbligatori fosse assicurata presso una gestione pensionistica italiana o estera. Pertanto, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale;

 

  1. con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, nei limiti e alle condizioni illustrate nella circolare n. 17/2015, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni differite, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in oggetto;

 

  1. anche laddove il precedente rapporto di lavoro – intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione – sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero. In proposito, si ricorda come l’istituto del periodo di prova abbia lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta e al datore di lavoro di rilevare l’adeguatezza delle competenze e delle effettive capacità del prestatore rispetto alle specifiche esigenze produttive. Ciononostante il rapporto di lavoro, pur sottoposto ad una condizione – il superamento del periodo di prova – deve essere considerato a tempo indeterminato sin dall’origine;

 

  1. l’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell’appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi alle dipendenze dell’impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;

 

  1. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;

 

  1. la fruizione dell’esonero è, infine, trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 

Lo sappiamo, come sempre le cose non sono chiarissime, pur avendole noi semplificate al massimo. Se non avete voglia, né tempo di pensare troppo alla Legge di Stabilità, ma potreste in effetti godere dei suoi benefici, rivolgetevi al nostro studio e troverete tutte le risposte che cercate. Contattateci subito, via mail, chat e telefono: più UPWARD di così!