Le compensazioni orizzontali di crediti tributari che eccedono la soglia dei 15mila euro, anche diversi da quelli Iva, necessitano del visto di conformità. L’articolo 9 comma 2 del Dl 35/2013 ha innalzato il tetto massimo delle compensazioni annue di crediti d’imposta e contributi da 516mila a 700mila euro a partire dal 2014. Si deve, poi, verificare se sono state effettuate compensazioni (sempre orizzontali) eccedenti la soglia dei 15mila euro. In questi casi, infatti, è necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo da cui scaturiscono i crediti. Questo vale tanto per l’Iva quanto per gli altri crediti erariali.
Queste compensazioni, come confermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2014 (le risposte sono state trasfuse nella circolare 10/E/2014):
- sono esclusivamente quelle orizzontali;
- vanno valutate per singola tipologia d’imposta;
- non sono condizionate alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui emergono;
- non comprendono eventuali utilizzi di crediti 2012 avvenuti nel 2014.
Va inoltre ricordato che l’Agenzia delle Entrate ha affermato, con la risoluzione 82/E/2014, che nell’ipotesi particolare in cui il soggetto che intende compensare “sopra soglia” sia un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità è possibile vistare autonomamente il dichiarativo, non essendo quindi obbligato a rivolgersi a terzi.
Nel computo dei 1.500 euro rientrano, oltre all’imposta, anche le somme accessorie quali sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica. L’unico caso in cui è possibile compensare, pur in presenza di importi a ruolo superiori a questo ,importo, è quello in cui è stata concessa la rateazione. Bisogna però, a questo punto, verificare di essere in regola coi pagamenti.
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