Che nel mondo del lavoro, il ruolo delle donne non sia ancora equiparato a quello degli uomini è sotto gli occhi di tutti. È la prassi (dettata da qualche incomprensibile regola del mercato) che in caso di posizione e mole di lavoro uguale, gli uomini vengano pagati ingiustificatamente di più.
Ci sono, poi, posizioni lavorative che, altrettanto incomprensibilmente, sono ricoperte quasi esclusivamente da uomini e questo crea un tasso di disparità molto alto.
Per il 2016 sono stati indicati i settori e le professioni in cui questo tasso supera il 25%, per permettere di applicare gli incentivi assuntivi, previsti all’art. 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La percentuale, elaborata dall’ISTAT, trova spazio nel decreto interministeriale Lavoro e Economia (13/10/2015) del sito del Ministero del Lavoro.
Parliamo, quindi, di disposizioni comunitarie, che vogliono individuare quei settori il cui tasso è superiore al 25% su tutto il territorio nazionale, per offrire incentivi all’assunzione delle donne.
Purtroppo, negli ultimi anni, le percentuali di presenza femminile non sono variati se non di qualche punto decimale, anche se per il 2016 nessun settore si è aggiunto a quelli già presenti da sempre. E la famigerata soglia del 25% viene superata dall’11,6% dei settori lavorativi.
Incentivi per le assunzioni
- Riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro: 50%
- Tempo indeterminato (e trasformazione da tempo determinato entro la scadenza dell’incentivo): riduzione per 18 mesi
- Tempo determinato (e sua proroga): riduzione per 12 mesi
A chi spettano
Le donne destinatarie di questo incentivo (introdotto nel 2103 dalla riforma Fornero, art.4, commi da 8 a 11, L. 92/2012), che stabilisce uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni dal primo gennaio 2013, sono quelle prive di impiego, che soddisfino, però, alcune caratteristiche. Devono avere almeno 50 anni ed essere senza lavoro da più di 12 mesi; oppure di qualsiasi età, ma residenti in aree considerate svantaggiate e comunque senza lavoro da almeno 6 mesi; donne disoccupate da almeno 6 mesi in settori dove si riscontri un’alta disparità di occupazione; disoccupate da almeno 24 mesi.
Nel caso di donne rimaste senza lavoro in ambiti a forte disparità, le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, determinato o con la trasformazione a indeterminato di un rapporto antecedente. Anche i casi che contemplino il part-time, le assunzioni per somministrazione e il lavoro subordinato in una cooperativa, secondo la legge 142/2001 ricadono in questa casistica.
Sono, invece, estromesse dall’incentivo le colf, che lavorino sia con sistema intermittente, sia ripartito che accessorio.
Condizioni generali
Va notato che l’incentivo può essere erogato solo nel caso di regolarità del DURC, dell’osservanza delle regole sulle condizioni di lavoro, nel rispetto dei CCNL, ma anche con la situazione del mercato interno, come indicato dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Inoltre, va verificato che il datore di lavoro non sia tra coloro che non hanno rimborsato gli aiuti individuali, considerati illegali o non conformi dalla CE; o che l’impresa non stia attraversando un momento difficile, come indicato dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).
Come sempre, queste sono solo alcune delle norme e delle condizioni per l’accesso agli incentivi. Per non incorrere in sanzioni, dovute a sbagli anche involontari, o per non farvi sfuggire la possibilità di usufruire di questo incentivo, vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio, contattandoci via mail, chat o telefono.
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