Solo un paio di settimane fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D. Lgs. sulle tipologie contrattuali (dell’art. 1, c. 7 della Legge delega 183/2014), sancendo che il contratto a tempo indeterminato deve essere la forma “normale” di rapporto tra datore di lavoro e dipendente.
Tuttavia, perché questo accada, il contratto a tempo indeterminato dovrebbe diventare la forma di rapporto più vantaggiosa a livello fiscale per il datore di lavoro, estendendo a tutti almeno l’esonero contributivo triennale e sperimentale per le assunzioni del 2015, in accordo con la legge di stabilità 190/2014. Ma questo non è stato fatto…
Per questo motivo, oggi parliamo di lavoro a termine.
Della sua regolamentazione si parla negli art. 19 e 29 del capo III del provvedimento delegato e la novità più importante riguarda le sanzioni per il datore di lavoro che violi i limiti stabiliti dal contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale), ad esclusione delle assunzioni per lavoratori di età superiore ai 55 anni. Oltre a questa, però, ci sono diversi altri aggiustamenti, rispetto alle norme precedenti.
Infatti, i lavoratori a tempo determinato non possono essere più del 20% di quelli a tempo indeterminato, il cui numero è quello che risulta il 1° gennaio dell’anno di assunzione. Se l’assunzione avviene, invece, durante l’anno, il numero dei lavoratori a tempo indeterminato è quello presente in quel momento. È sempre possibile per chi ha fino a 5 dipendenti, stipulare questo tipo di contratto.
Sono state fissate alcune esenzioni, tra cui quella per le start up fino al 4° anno di attività, le attività stagionali, quelle dello spettacolo e le sostituzioni (ad es.: maternità). Ne sono anche esclusi gli assunti in mobilità, i dirigenti, il personale docente e ATA, il personale sanitario e quello dell’agricoltura.
Il punto sul quale la nuova norma si concentra di più è sicuramente quello delle sanzioni per gli eventuali abusi del contratto da parte dei datori di lavoro.
In particolare, se il numero degli assunti con contratto a termine supera il 20% di quelli a tempo indeterminato, il lavoratore sarà indennizzato con il 50% della retribuzione, per tutti i mesi della durata del rapporto di lavoro.
Naturalmente, per il calcolo è necessario sapere se il lavoratore è in sovrannumero, per quanto tempo ha lavorato in tale condizione e la sua retribuzione. Inoltre, va tenuto in considerazione anche il CCNL cui il lavoratore aderisce, anche se la norma ha tralasciato alcuni punti chiave, per cui il calcolo diventa piuttosto macchinoso.
Per questo, se avete dubbi a riguardo, avete bisogno di qualche chiarimento o semplicemente di una consulenza, chiamateci, scriveteci in chat e iscrivetevi alla nostra newsletter.
Se l’articolo vi è piaciuto, condividetelo con i bottoni social di seguito elencati: farete un favore ai vostri colleghi.
Lascia un commento