Il 30/01/2015 vi abbiamo segnalato la Circolare INPS numero 17, tanto attesa, e ancora oggi oggetto di analisi e studi da parte dei Consulenti del Lavoro e altri Professionisti e operatori del Lavoro. L’INPS con questa circolare fornisce un quadro più rassicurante, vediamo quindi in seguito una sintesi dettagliata sui benefici previsti. Molte Aziende stanno già offrendo ai lavoratori questa tipologia di assunzione a tempo indeterminato con incentivi, perché è previsto per il datore di lavoro un esonero contributivo fino a 8060,00 euro per anno, anche se vi è ancora qualche dubbio, visto che dovrà essere emanata ancora una nuova circolare OPERATIVA, ma ricordiamo che la Legge 190/2014 è in vigore dallo 01/01/2015 per cui con una consulenza adeguata è possibile procedere con questo tipo di assunzione se vuoi saperne di più Contattaci.
Assunzione a tempo indeterminato o assunzione a tempo determinato? Oggi costa decisamente meno assumere a tempo indeterminato con la legge 190/2014 continua a leggere…
L’Inps, con la circolare del 29 gennaio 2015, n. 17, fornisce istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi 118-120 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), finalizzato a promuovere forme di occupazione stabile e riduzione dei costi del personale, l’ente comunica che a decorrere dall’1º gennaio 2015, viene abrogato art. 8, comma 9 della legge n.407/1990. Ricordiamo che tale Legge ha permesso migliaia di assunzioni ogni anno e rappresentava in particolar modo per le aziende del Mezzogiorno una delle tipologie di assunzioni più appetibili, ma ormai bisogna guardare avanti e cogliere le opportunità del momento.
L’esonero contributivo è riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e i contratti di lavoro domestico) decorrenti dall’1º gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015 ed è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che assumano o no la natura di imprenditore.
E’ riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time , la misura dell’incentivo va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria.
Quando il beneficio non è dovuto?
– alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
– a quei lavoratori per i quali il beneficio contributivo in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
– non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della L. n. 190/2014;
– non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’ordinamento.
Pertanto, assumendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015, tale esonero contributivo non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012.
L’esonero contributivo è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: a) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999; b) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010, pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori; c) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-bis della legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento; d) l’incentivo inerente al “Programma Garanzia Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro 8 agosto 2014, come modificato dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti); e) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’art. 5, D.L. n. 91/2014, limitatamente agli operai agricoli. Per quanto concerne l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00, la cumulabilità con l’esonero contributivo triennale della Legge di stabilità 2015 è ammessa in misura limitata.
Per chiarimenti sulla compatibilità dell’incentivo legge 76/2013 e la legge 190/2014 Contatta un consulente UPWARD.
Con riferimento ai principi stabiliti dalla legge n. 92/2012, l’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) l’assunzione viola il diritto di precedenza;
b) il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
c) l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
d) l’invio della comunicazione telematica obbligatoria risulta effettuata decorsi i termini di legge
Lo sgravio in oggetto viene riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore agricolo, entro le risorse previste (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019).
Analogamente, lo sgravio contributivo previsto dalla suddetta norma non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dall’1º gennaio 2015.
Infine, l’Inps precisa che, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alle sopra citate fattispecie effettuate entro il 31 dicembre 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 fino alla naturale scadenza.
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